Sapete che differenza c’è tra spese di pubblicità e sponsorizzazione? Sapete che queste due fattispecie hanno una diversa tassazione? No?! Bene, allora state leggendo l’articolo giusto!

Iniziamo questa breve lezione di fiscalità finalizzata a non rimanere “fregati” quando proponiamo un accordo di sponsorizzazione.

Partiamo dalla base: che differenza c’è tra le varie fattispecie? Ecco uno specchietto che vi può essere d’aiuto:

SPESE DI PUBBLICITÀ: spese che l’imprenditore sostiene per portare a conoscenza delle generalità dei consumatori l’offerta del prodotto, nel tentativo di intensificare la domanda di mercato;

SPESE DI PROPAGANDA: diffusione di un’immagine o prodotto commerciale, diretta ad influenzare la psicologia collettiva con strumenti di persuasione, solitamente meno vistosi rispetto ad una campagna pubblicitaria. Sono assimiliate alle spese di pubblicità;

SPESE DI SPONSORIZZAZIONE: contratto atipico in virtù del quale una parte si obbliga a legare un marchio o un altro segno all’esercizio di una determinata attività, mentre l’altra si obbliga a fornire risorse in denaro o natura;

SPESE DI RAPPRESENTANZA: spese aventi come obiettivo generale la creazione, il mantenimento, l’accrescimento della visibilità, il miglioramento della propria immagine. Non trovano un corrispettivo in quanto sono gratuite per i destinatari e hanno una connessione solo indiretta con la produzione dei ricavi.

Sono tutte molto simili, ma la differenza tra le varie voci dal punto di vista fiscale non è affatto banale! L’articolo 108 comma 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi prevede una deducibilità totale per le spese di pubblicità nell’anno in cui esse sono sostenute o in quote costanti nei cinque anni successivi a fronte di una deducibilità parziale (massimale commisurato ai ricavi realizzati entro il periodo di imposta) per quelle di rappresentanza.

Occorre specificare che in merito ha importanza la scelta del contribuente in bilancio.

Allora tutti a classificare le spese di sponsorizzazione come spese pubblicitarie! Facile no?

Non proprio…

Le spese di pubblicità possono essere capitalizzate, secondo il Principio Contabile OIC n. 24 solo se hanno un’accertata utilità prospettica, e, in particolare, nel caso ove le stesse abbiano carattere di eccezionalità, come nel caso di: lancio di un nuovo prodotto/marchio o gamma di prodotti; entrata in un nuovo mercato; riposizionamento o di rilancio di prodotti “maturi”; pubblicità “istituzionale”, volta alla diffusione e miglioramento dell’immagine aziendale o di un suo particolare marchio.

 

Non sono invece capitalizzabili le spese sostenute per le c.d. campagne “di sostegno”, volte al semplice mantenimento o rafforzamento delle posizioni aziendali di mercato (es. penetrazione, quota di mercato…).

Classificare le spese di sponsorizzazione tra le spese di pubblicità piuttosto che tra quelle di rappresentanza ha degli importanti effetti.

Sebbene siano molto simili e facilmente confondibili, occorre prestare molta attenzione per non incappare in problemi di natura fiscale perché la giurisprudenza di legittimità le tratta in maniera molto diversa e separata.

 

Per la Cassazione, ordinanza n. 14252 del 23 Giugno 2014, le spese di sponsorizzazione costituiscono in generale spese di rappresentanza, deducibili nei limiti dell’art.108 Tuir in quanto accrescono il prestigio dell’impresa, laddove il contribuente non documenti che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una speranza di ritorno commerciale diretto con l’aumento, più o meno immediato, delle vendite.

BINGO.

Quest’ultima parte della sentenza della Cassazione è quello che fa al caso nostro: occorre documentare che la sponsorizzazione sia direttamente tesa ad un diretto ritorno sulle vendite. Come? Principalmente documentando la presenza di attività B2B sui campi di gara e documentando tutte le altre attività collaterali alla sponsorizzazione.

Ricordatevi di :

  1. stipulare il contratto nella forma di scrittura privata ed effettuarne la sua registrazione presso l’Ufficio del Registro competente. Se poi il contratto prevede un impegno economico considerevole da parte dello sponsor, è preferibile optare per una forma di scrittura privata autenticata (cioè sottoscritta alla presenza di un pubblico ufficiale), in modo tale che il contratto acquisti maggiore valore probatorio;
  2. conservare tutta la documentazione ritenuta utile a prova del fatto che gli obblighi contrattuali siano stati effettivamente adempiuti;
  3. fornire prova della ratio della sponsorizzazione effettuata e del suo legame con il programma economico imprenditoriale, evidenziando il ritorno commerciale che si spera di ottenere;
  4. stabilire un pricing adeguato a prevenire il rischio di difetto di inerenza.

Inoltre…

L’emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti è un reato previsto dall’art. 8 del D.Lgs. 74/2000. Esso punisce con la reclusione da 18 mesi a 6 anni, chiunque al fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Quindi, occhio.

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